Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica
Per agriturismo si intendono quelle attività di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, site nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento. L’attività agrituristica è in rapporto di connessione e complementarietà con quella agricola e non costituisce esercizio pubblico commerciale di ristorazione, albergo o affittacamere. La stessa è secondaria rispetto a quella agricola che resta principale.
Gli imprenditori agricoli chiedono alla Regione Marche l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici (secondo le modalità di cui all’allegato 5 del regolamento di cui alla L.R. 3/2002).
Questa condizione è necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica.
La domanda deve essere presentata al comune dove ha sede l’azienda.
Requisiti del richiedente
Essere imprenditore agricolo, ed avere la disponibilità, a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc.) di strutture idonee all’attività agrituristica.
Documentazione richiesta
Attestazione del requisito di imprenditore agricolo e una dettagliata relazione dalla quale risulti:
- documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo;
- consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e l’indicazione della loro destinazione attuale e futura;
- documentazione attestante la disponibilità delle strutture, quali certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti d’affitto.
- indicazione delle ore complessive lavorative in azienda (destinate all’attività agricola);
- descrizione dei servizi che prevede di offrire l’attività agrituristica (posti letto, spazi di sosta, somministrazione pasti…);
- ordinamento colturale che si intende attuare rispettando il rapporto di connessione e complementarietà;
- parere dell’azienda sanitarie regionale sull’idoneità dei locali agrituristici;
- copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla somministrazione di bevande e alimenti;
- autorizzazione del proprietario, se l’autorizzazione è effettuata da un imprenditore agricolo che conduce l’azienda a titolo diverso da quello di proprietà;
Contribuzione a carico
-
Normativa di riferimento
- Legge regionale 3 aprile 2002, n .3 ;
- Regolamento regionale n. 3 del 13 maggio del 2004.
Note
Durata dell'autorizzazione: Triennale (con possibilità di rinnovo)