Cessione fabbricati e ospitalità a cittadini extracomunitari

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza
– ovvero –
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze all'autorità locale di pubblica sicurezza.
 

Riferimenti

 

Modalità di richiesta

La dichiarazione è redatta in carta semplice su apposito modulo – La comunicazione può avvenire mediante consegna presso i Commissariati di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile – o – presso l'Ufficio Protocollo del Comune – o – per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale).
Requisiti del richiedente
La persona che cede l’immobile o chi ospita o assume un cittadino extracomunitario.
Documentazione richiesta
-
Contribuzione a carico
-
Normativa di riferimento
  • DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
    (Art. 12 D.L. 21.03:1978, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191)
  • DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ per Cittadini Extracomunitari
    (Art. 7 D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche)
Note
Termini:
Va presentata entro 48 ore dall’evento (cessione per vendita, locazione, comodato d’uso, ecc. – ovvero – ospitalità, assunzione extracomunitari, ecc.)
 

Modulistica ed allegati